Il 15 luglio 2019, sul BURC (Bollettino Unico Regione Campania) è stata pubblicata la legge Regionale n. 13 del 8 luglio 2019 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”. Ecco il link al testo integrale della legge.
Con la legge 13/2019 la Campania si adegua alle nuove norme europee sulla valutazione per il RADON negli ambienti accessibili al pubblico, prevedendo campagne di monitoraggio a carico di esercenti e proprietari di edifici.
Gli esercenti di attività sono obbligati, entro e non oltre il 15 ottobre 2019 – novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (in vigore dal 16 luglio 2019), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) per tutte le attività svolte nei seguenti edifici:
In quali edifici ?
edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne;
interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete;
Dopo aver completato il monitoraggio dovranno trasmettere gli esiti, entro un mese dalla conclusione del rilevamento, al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
I limiti fissati sono relativi alla popolazione intera e non ai soli lavoratori, quindi sono più restrittivi e sono fissati (massimo 300 Becquerel per metro cubo come media annuale negli edifici esistenti e massimo 200 Bq/m3 nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni). Nel caso di superamento, il PROPRIETARIO DEL FABBRICATO (che quindi può essere anche diverso dall’esercente) deve presentare al Comune interessato un piano di risanamento entro 60 giorni e ad approvazione provvedere con gli interventi richiesti e ripetere il monitoraggio per dimostrare il rientro dei parametri di legge. Ulteriori obblighi riguardano invece le nuove costruzioni o le ristrutturazioni di edifici esistenti, a cui rimando per la lettura all’art. 3 della legge.
NOTA: la legge non è rivolta ai soli lavoratori, ma rappresenta nuovi criteri di ottenimento e/o mantenimento dell’agibilità, pertanto si applica a qualsiasi attività con le caratteristiche sopra indicate, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori subordinati (es. è applicabile anche all’artigiano senza lavoratori che ha attività fronte strada aperta al pubblico). Di fatti, per i lavoratori, continuano a valere le prescrizioni del D.Lgs 81/08 indipendentemente dalla legge regionale che è rivolta alla protezione del pubblico che accede in edifici nuovi, ristrutturati o pubblici esercizi.